ASSUNZIONI UNDER 36
E DONNE SVANTAGGIATE

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La Commissione UE ha dato il via libera al regime di aiuti alle imprese, nell’ambito del Temporary Framework approvato lo scorso 9 marzo 2023 in ottica anti-crisi. Nello specifico, il disco verde sblocca le assunzioni agevolate fino al 31 dicembre 2023 con decontribuzione al 100%, fino a 8mila euro, per giovani under 36 e donne svantaggiate di qualunque età.

Si tratta di quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2023, che previa autorizzazione UE aveva prorogato per l’intero 2023 le assunzioni agevolate di giovani fino a 36 anni e donne in condizioni svantaggiate. Sono i due esoneri contributivi previsti originariamente dalla legge 178/2020 (la Manovra 2021), in particolare dal comma 10 (assunzioni giovani) e dal comma 16 (assunzioni donne).


ASSUNZIONI DI UNDER 36

Si tratta di assunzioni di giovani fino a 36 anni che non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o altro datore di lavoro.

Si applica alle assunzioni a tempo indeterminato, e per le trasformazioni dei contratti a termine in tempo indeterminato, per un periodo massimo di 36 mesi (tre anni). È un esonero contributivo al 100%, fino a un tetto di 8mila euro per ciascun contratto.

In alcune Regioni del Centro e del Sud (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna) l’agevolazione si applica per quattro anni. Si può utilizzare per tutte le assunzioni effettuate nel corso del 2023.


ASSUNZIONI DI DONNE SVANTAGGIATE

Si tratta di un esonero contributivo del 100 per cento fino a 8.000 euro annui:

  • per 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato (anche con trasformazione da tempo determinato);
  • per 12 mesi in caso di contratti a tempo determinato.

L’assunzione deve determinare un incremento occupazionale.

Come stabilito dalla Legge n. 92/2012, il bonus assunzione si applica nei confronti di donne:

  • di qualsiasi età, senza un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione Europea;
  • di qualsiasi età, senza un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e che svolgono attività lavorativa in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere (articolo 2, punto 18), lettera e) del regolamento (CE) n. 800/2008);
  • di qualsiasi età, senza un impiego regolarmente retribuito da almeno 2 anni e senza limiti di residenza;
  • di almeno 50 anni e disoccupate da più di un anno.

 

I due sgravi non spettano, invece, per le assunzioni con contratto di lavoro intermittenteapprendistato e per il lavoro domestico.

Tutti i chiarimenti tecnici, i calcoli e le istruzioni per i datori di lavoro sono contenute nella Circolare INPS n. 57 del 22 giugno 2023

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